Indennità di vacanza contrattuale
(art. 2, comma 35, della legge 22.12.2008 n. 203 - Legge Finanziaria anno 2009)
L'articolo 2, comma 35, della legge finanziaria per l'anno 2009 introduce una disposizione di regime che dispone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro. A tal fine si precisa che tale emolumento va riconosciuto a decorrere dal mese di aprile del primo anno di ciascun biennio contrattuale. Si precisa inoltre che gli importi dell'IVC costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro.
Ai fini della concreta applicazione dell'articolo 2, comma 35, si comunicano le misure mensili dell'indennita di vacanza contrattuale (IVC) da riconoscere al personale delle amministrazioni pubbliche non statali in attesa di rinnovo contrattuale (consultabili per comparto nelle tabelle appositamente predisposte per singola qualifica) che sono state stabilite considerando i seguenti elementi:
Biennio economico 2008-2009
Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7%;
Base di calcolo: stipendio tabellare mensile della qualifica
Misura dell'indennità di vacanza contrattuale "arretrati anno 2008" (ove non gia corrisposta ai sensi del DL n. 185/2008 - art. 33):
da aprile a giugno 2008 (tre mensilità): 30% del TIP
da luglio 2008 (sette mensilità): 50% del TIP
Misura dell'indennita di vacanza contrattuale 2009
da gennaio 2009 (per tredici mensilità) 50% del TIP dell'anno 2008
Per il personale il cui CCNL 2006-2007 non sia stato ancora rinnovato, va corrisposta anche l'IVC biennio 2006-2007di cui si forniscono i criteri di calcolo:
Biennio 2006-2007
Tasso di inflazione programmato anno 2006 (TIP): 1,7%;
Base di calcolo: stipendio tabellare mensile della qualifica
Misura dell'indennità di vacanza contrattuale del biennio 2006-7 "arretrati anni 2006-7-8":
da aprile a giugno 2006 (tre mensilità): 30% del TIP 2006
da luglio 2006 a dicembre 2008 (33 mensilità): 50% del TIP 2006
Misura dell'indennità di vacanza contrattuale del biennio 2006-7 spettante dal gennaio 2009
da gennaio 2009 (per tredici mensilità) 50% del TIP dell'anno 2006