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DELEGAZIONE DEL CORDINAMENTO FAMILIARI DI DISABILI GRAVI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
Giovedì scorso 17 Luglio, il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi è stato ricevuto dalla XI Commissione Lavoro della camera dei Deputati in audizione informale. In quella sede dopo l'intervento della Coordinatrice Nazionale Simona Bellini, su invito del Presidente della Commissione, ha preso la parola Daniele Minichini del Coordinamento CAMPANIA che ha evidenziato lo stress lavorativo e familiare ai quali sono sottoposti i familiari di disabili gravi e i motivi per i quali approvare la legge per il prepensionamento vorrebbe dire creare nuovi posti di lavoro e garantire la libertà ai familiari dei disabili di scegliere se continuare a lavorare o andare in pensione assistendo direttamente il proprio familiare. Convocazione della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) | Giovedì 17 luglio 2008 | Erano presenti Presidente | Ore 14 | AUDIZIONI INFORMALI | | Audizioni in merito all’esame in sede referente delle proposte di legge C. 82 Stucchi ed abb. recanti “Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili”: | | ore 14: Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi (Simona Bellini, Andrea Giordani, Daniele Minichini) | | ore 14.30: Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.) Fonte: camera dei deputati | |
DECRETO DLG 112 -08 . UN DECRETO DA MODIFICARE
CoorDown ONLUS (Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Persone con la Sindrome di Down), composto da ottantacinque associazioni italiane, intende sottoporre alla attenzione dell’UPPA (Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica) il disposto dell'articolo 71, comma 5 del Decreto Legge 112/08 (pubblicato dal Supplemento n. 152/L della Gazzetta Ufficiale n. 147, 25 giugno 2008) e le conseguenze che da esso deriverebbero, se in fase di conversione venisse mantenuto l'attuale testo, per i lavoratori familiari di persone con disabilità fruitori dei permessi, secondo quanto stabilito dalla Legge 104/92. Il comma 5, infatti, elenca le assenze che, fruite dal lavoratore, vengono comunque equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Queste sono: - il congedo di maternità e paternità; - i permessi per lutto; - i permessi richiesti per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare; - i permessi di cui all’articolo 4, comma 1 della Legge 53/00 (tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o un parente entro il secondo grado o del convivente); - i permessi per i lavoratori con handicap grave di cui all’articolo 33 della Legge 104/92 (nel testo viene peraltro indicato erroneamente il comma 3, mentre in realtà i permessi per i lavoratori disabili sono indicati nel comma 6). Va da sé che per tutte le altre tipologie di permessi e congedi tale equiparazione non si prevede venga applicata. Vengono perciò esclusi i permessi fruiti dai genitori e dai familiari di persone con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i quali sarebbero perciò duramente e inspiegabilmente penalizzati dalla norma in oggetto. Per questo ne chiediamo fortemente la modifica in sede di conversione in legge. Constatiamo anche che non vengono citate le agevolazioni previste a tutela della maternità e paternità (a parte il congedo di maternità e paternità, infatti, non sono indicati i periodi per congedo parentale e per le malattie per i figli). L’approvazione nel 1992 della Legge 104 ha rappresentato per le famiglie di persone con disabilità un momento importante e in particolare il disposto dell’articolo 33 (che riguarda appunto i permessi e congedi per i genitori e i familiari lavoratori) ha consentito a tantissime famiglie di poter assistere i propri congiunti, fruendo di periodi che - se certamente non risolutivi del problema dell’assistenza - ne hanno alleviato il carico. Lo stesso Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, nel Parere n. 13 del 1988, riconosce come «evidente che l’assistenza di cui il portatore di handicap grave ha bisogno non si esaurisce nei limitati periodi coincidenti con le ore di permesso, ma l’ordinamento, come visto, nel quadro delle misure di sostegno, ha inteso consentire al lavoratore che presta tale ausilio di fruire di limitati congedi in modo da alleviare la preoccupazione del lavoratore stesso circa eventuali conseguenze negative connesse ad assenze dal servizio». L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/01 ha poi introdotto per i genitori (o uno dei fratelli in caso di impossibilità di assicurare l’assistenza da parte dei genitori) e successivamente anche per il coniuge di persona con handicap grave, il congedo retribuito di due anni, utilizzabile nel corso della vita lavorativa. La norma, così come è scritta, va dunque a minare conquiste sociali che pensavamo essere ormai consolidate e si muove nella direzione non di aiutare le famiglie nel loro lavoro di cura, ma piuttosto di ostacolarle. Escludere dall’equiparare anche congedi e permessi suddetti alla presenza in servizio determina un'inaccettabile situazione discriminatoria e penalizzante nei confronti delle famiglie delle persone con handicap grave e chiediamo per questo la modifica del comma 5 dell’articolo 71 del Decreto Legge 112/08, inserendo nell’elenco delle eccezioni - oltre ai periodi di congedo parentale, ai permessi orari cosiddetti "per allattamento" e ai congedi per malattia dei figli per i genitori anche affidatari e adottivi - pure i seguenti: - i permessi e congedi di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/01 (prolungamento del congedo parentale e in alternativa le due ore di permessi orari fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); - i riposi e permessi di cui agli articoli 42 e 45 del Decreto Legislativo 151/01; - i riposi e permessi di cui all'articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 (tre giorni al mese per familiari e affini entro il terzo grado). Riteniamo in conclusione che il Decreto Legge emanato leda fortemente i genitori di persone con disabilità e chiediamo pertanto che venga urgentemente rivisto in fase di conversione in legge, poiché le famiglie, che sono spesso fortemente penalizzate per la mancanza di servizi, non possono subire ulteriori penalizzazioni. di Sergio Silvestre a nome di CoorDown ONLUS, Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Persone con la Sindrome di Down. Sulla questione suggeriamo la lettura, sempre in questo sito, del testo intitolato Seguiremo l'iter di questo decreto, sperando che migliori, disponibile cliccando qui.
ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il Ministro Renato Brunetta ha firmato oggi una circolare indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni per fornire indicazioni circa l’applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008. La circolare, che è stata inviata alla Corte dei conti per la registrazione, chiarisce il nuovo regime delle assenze per malattia introdotto dal provvedimento, sia dal punto di vista della retribuzione spettante in caso di assenza sia per le modalità di certificazione. In particolare, la decurtazione della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza. Per quanto concerne le modalità di certificazione della malattia, si specifica che il terzo evento di malattia nell’anno solare e le assenze superiori a dieci giorni debbono essere giustificati con la presentazione all’amministrazione di un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del S.S.N. Le amministrazioni dovranno inoltrare obbligatoriamente la richiesta di visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno. La circolare fornisce indicazioni alle amministrazioni circa l’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme. Viene posto in particolare l’accento sulla necessità di valutare l’apporto individuale ai fini di attribuire premi di produttività, di risultato e incentivi. I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, al fine impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Le amministrazioni saranno tenute ad applicare immediatamente la nuova disciplina se i contratti collettivi già stabiliscono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore. La circolare è stata concordata con l’ANCI al fine di chiarire i molti dubbi avanzati dai Comuni. Per saperne di più Fonte:Funzione Pubblica
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