Firmato l ipotesi di accordo per il contratto nazionale enti locali 2006/2009Oggi 28 Febbraio 2008 è stato firmata l'ipotesi di accordo ARAN relativa al CCNL delle Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007.
Per quanto attiene la parte giuridica, sia parte datoriale che parte sindacale hanno deciso di rinviare alla prossima contrattazione inerente il biennio 2008/2009 ogni decisione in merito a · eliminazione delle progressioni orizzontali · nuovo sistema di classificazione professionale · nuovo e semplificato sistema per il calcolo del fondo relativo al salario accessorio · possibilità di riportare a carico del bilancio degli enti e non a carico del fondo la retribuzione delle posizioni organizzative. Per quanto attiene la parte economica relativa al biennio 2006/2007, si è deciso 1. 91 euro medie sul tabellare, con decorrenza 1 febbraio 2007. Per l'anno 2006 ed il mese di gennaio 2007 verrà corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale pari ad un valore medio di euro 95 complessivi 2. giungere all'aumento medio concordato di € 101.00 attraverso la possibilità di incrementare le risorse decentrate con una percentuale dello 0.6% del monte salari 2005 3. ammettere a tale possibilità di incremento gli enti che abbiano un costo del personale inferiore al 39% delle entrate (41% per le CCIAA); 4. permettere agli enti che abbiano una percentuale minore, il 32% o il 25% (34% o 26% per le CCIAA), di incrementare il fondo di un ulteriore 0.3% o 0.9% Il contratto firmato prevede, poi, una nuova formulazione delle disposizioni disciplinari, simile a quella già firmata per le agenzie fiscali; si prevede un inasprimento delle sanzioni con possibilità di immediato licenziamento in caso di doppia recidiva o di arresto in flagranza per i reati di peculato, corruzione e concussione.
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Commenti [0] Registrati e Commenta Modifica regolamento in materia di attestazione stato del rischio dei contratti RC AUTORC auto: attestazione sullo stato di rischioL'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) con il provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008, (Gazzetta ufficiale n.45 del 22 febbraio 2008), ha modificato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto. Questi i punti salienti circa il concetto di "responsabilità". Le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito senza aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno. Sempre ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, si stabilisce che, qualora non sia possibile accertare la "responsabilità principale", oppure, in via provvisoria in caso di liquidazione parziale -, la responsabilità sia computata pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti. La "responsabilità principale" - nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli - è la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. In presenza di "concorso di colpa paritario" nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini dell'eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.Fonte: governo.it
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Commenti [0] Registrati e Commenta Raccolte di firma di repubblica contro il canone Rai sui computerNo al canone Rai sui computer Fonte: La Repubblica Per firmare l'appello clicca qui : http://www.repubblica.it/speciale/2007/appelli/canone_rai/index.html
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