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5/1/2006 Multe, Comune di Roma spiega le procedure per ricorsi

Chi ritiene che la multa non sia giusta, non deve intanto pagare la sanzione. Due le possibilità per avviare il ricorso: ci si può rivolgere al Prefetto oppure al Giudice di Pace. Lo precisa il Comune di Roma in una nota in cui l'Ufficio Contravvenzioni della capitale comunica le modalità del procedimento e i tempi fissati dal Codice della Strada.

Il ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Nel primo caso il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, o anche al comando della Polizia Municipale. A partire da questo momento, il Prefetto ha 30 giorni per trasmettere il ricorso all' "organo accertatore". Quest'ultimo - spiega la nota - ricevuto il ricorso, ha 60 giorni per fare l'istruttoria e trasmettere gli atti al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, ricevuto il dossier, ha 120 giorni per emettere il provvedimento finale: o l'ingiunzione di pagamento, o l'archiviazione della multa. Se nel ricorso si richiede d'essere ascoltati dal Prefetto, il termine di 120 giorni si interrompe con la notifica dell'invito a presentarsi. Se l'ordinanza del Prefetto è sfavorevole al ricorso - se cioè si tratta di un'ingiunzione di pagamento -, l'ingiunzione va notificata al cittadino entro 150 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza stessa.

Se invece il cittadino decide di fare ricorso al Giudice di Pace, i tempi del procedimento non sono definiti dalla legge. In conclusione - precisa la nota - la certezza dei tempi si ha solo se il ricorso viene presentato al Prefetto. Complessivamente, l'iter può durare fino a 360 giorni se si presenta il ricorso al Prefetto, fino a 330 giorni se lo si presenta al comando dell' "organo accertatore". Durante questo periodo la multa resta valida. Solo dopo il termine di 360 o 330 giorni, e in caso di mancata notifica del provvedimento finale del Prefetto, il cittadino può chiedere la revoca e l'archiviazione della multa.
da helpconsumatori
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21/12/2005 ENERGIA. Autorità: Più informazioni ai consumatori sull\'assicurazione per gli incidenti da gas

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha rafforzato gli obblighi di comunicazione mediante la definizione della seguente dicitura obbligatoria da riportare annualmente in bolletta entro il 30 giugno 2006:
"ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800 929286 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina intitolata Assicurazione utenti finali."

L'Autorità ha inoltre reso obbligatoria la pubblicazione del seguente testo sui siti internet delle aziende di distribuzione, o trasporto o vendita di gas:
"ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800 92 92 86 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali".

Col provvedimento vengono pure estese le disposizioni della deliberazione n. 152/03, in tema di polizza collettiva, anche alle aziende di trasporto nazionale e/o regionale. La copertura assicurativa nazionale, disposta dall'Autorità nel dicembre 2003 in favore di 18,5 milioni di famiglie per incidenti domestici eventualmente dovuti all'uso del gas (infortuni, incendi e responsabilità civile), prevede i seguenti importi minimi:

per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 6.197.483 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
per incendio, un capitale di € 103.292 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 41.317 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
per infortuni, un capitale di € 129.114 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.
La copertura assicurativa nazionale è presente dal 1991 e da allora tutti i consumatori di gas contribuiscono al suo costo attraverso le tariffe (40 centesimi di euro in totale per famiglia all'anno). Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli sono comunque liberi di stipulare ulteriori assicurazioni integrative (ad esempio per aumentare i massimali).

helpconsumatori
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12/12/2005 Catasto: il passaggio di funzioni ai Comuni.

Scadrà il 26 febbraio 2006 la proroga di due anni, concessa dal Dpcm del 22 luglio 2004, per il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative ai servizi catastali.
È del 1998 la legge (n. 112/98) che conferiva funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti locali; il successivo Dpcm del 19 dicembre 2000 individuava le risorse necessarie ai passaggi di competenze e fissava il termine entro cui completare le operazioni al 26 febbraio 2004. Un nuovo Dpcm che disciplina il passaggio delle funzioni con gradualità è attualmente congelato.
Durante i due anni di proroga, tuttavia, la sperimentazione dei catasti gestiti dai Comuni è andata avanti con buoni risultati, primo fra tutti il recupero di gran parte dell’evasione Ici.
I Comuni rivendicano con fermezza la piena operatività sulle funzioni catastali perché oggi gli Enti locali svolgono il servizio ma è l’Erario che incassa gli introiti.
Ma dal Ministero dell’Economia non arrivano segnali positivi per il decentramento: il sottosegretario Maria Teresa Armosino ritiene che “i tempi non sono ancora maturi per il passaggio”. Probabile quindi un’ennesima proroga.
Contrari a questa prospettiva i Comuni che ritengono che la gestione del catasto vada pienamente attribuita ai municipi.
www.edilportale.com
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