29/11/2005 LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il Consiglio dei Ministri, in data 24 novembre 2005, ha approvato, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto legislativo che riordina la disciplina delle forme di previdenza complementare e dà attuazione alla delega contenuta nell'art.1 della legge n. 243 del 2004 al fine di ssicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Il testo reca disposizioni tese ad incrementare l'entità di flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, a garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, a ridefinirne la disciplina fiscale, a monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti.
Le nuove norme diventeranno operative contestualmente all'entrata in vigore della riforma della previdenza obbligatoria, cioè dal 1° gennaio 2008.
La riforma - che riguarda circa 12 milioni di lavoratori dipendenti privati (le norme escludono al momento il versamento ai fondi integrativi della liquidazione di quelli pubblici) - ha come elemento centrale per il decollo della previdenza complementare il criterio del ''silenzio assenso''.
Dal 1° gennaio 2008 partiranno i sei mesi in cui il lavoratore potrà decidere se lasciare il Tfr in azienda o a quale fondo destinarlo.
Se, al termine di questo periodo, il lavoratore non si sarà espresso,il suo Tfr ''maturando'' sarà versato dal datore di lavoro nel fondo previsto dal contratto.
http://www.governo.it
Le nuove norme diventeranno operative contestualmente all'entrata in vigore della riforma della previdenza obbligatoria, cioè dal 1° gennaio 2008.
La riforma - che riguarda circa 12 milioni di lavoratori dipendenti privati (le norme escludono al momento il versamento ai fondi integrativi della liquidazione di quelli pubblici) - ha come elemento centrale per il decollo della previdenza complementare il criterio del ''silenzio assenso''.
Dal 1° gennaio 2008 partiranno i sei mesi in cui il lavoratore potrà decidere se lasciare il Tfr in azienda o a quale fondo destinarlo.
Se, al termine di questo periodo, il lavoratore non si sarà espresso,il suo Tfr ''maturando'' sarà versato dal datore di lavoro nel fondo previsto dal contratto.
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