Nulla la decurtazione dei punti della patente nel caso di mancata comunicazione da parte del proprietario dell’auto del nome di chi si trovava.
Sì alla multa, quindi, intestata al proprietario della vettura al quale però non vanno tolti i punti, ma solo inflitta un’ulteriore sanzione pecuniaria se non comunica i dati del conducente trasgressore.
E’ la pronunciadelle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.16276.
La Cassazione ha accolto il ricorso di un romano che aveva contestato la sanzione dei punti inflittagli per non aver comunicato chi era alla guida della sua auto passata col rosso..
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato il verbale limitatamente alla decurtazione dei punti. Il giudice di pace nel confermare il "taglio", non aveva tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale del 2005.
In sostanza, hanno dato piena applicazione a una decisione del 2005, con la quale si affermava che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, "l'applicazione dell'articolo 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,da parte del proprietario del veicolo,cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria".