CONTRIBUTO PER ACCEDERE ALLA....GIUSTIZIA Stampa
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A partire dal 1° gennaio 2010, il cittadino-automobilista che riceve un verbale di accertamento e contestazione violazione al C.d.S. palesemente illegittimo, sarà costretto a versare allo Stato importi a partire da 38,00 euro per essere tutelato dalla Giustizia ordinaria. Lo prevede la Finanziaria 2010. "Per meglio intenderci: nell'ipotesi in la Polizia Municipale vi commini erroneamente una multa per divieto di sosta, la cui sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada è pari ad appena 36,00 euro, per poter proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace, dovrete necessariamente versare allo Stato la somma di 38,00 euro", spiega Bruno Maizzi, Presidente del Movimento Consumatori Foggia-San Severo. "Non è altro che "un balzello" da elargire per accedere alla Giustizia, istituito (dicono) per a scoraggiare i soliti furbi... che tuttavia porterà notevoli danni anche agli onesti cittadini, ossia a quanti hanno tutte le più legittime ragioni per inoltrare Ricorso e/o far valere le proprie ragioni. Il provvedimento rischia di legare le mani alla Giustizia, poichè la cosa non riguarda solo i Ricorsi ai Verbali per violazione al C.d.S., ma è rivolta anche ai contenziosi condominiali, assicurativi, bancari, etc. facendo in modo che i cittadini rinuncino alla propria tutela per l'esoso costo del procedimento. E' costituzionale far pagare il cittadino per un suo diritto? Ed in caso di Vittoria il "Contributo" elargito, verrà restituito al ricorrente?" si chiede il Presidente. Secondo l'Avv. Rosangela Loriso (Responsabile M.C. Foggia) l'intervento normativo porterà al naturale ed ovvio spostamento del carico di lavoro relativo ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative dai Giudici di Pace alla Prefetture. I cittadini, infatti, disincentivati a proporre ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria, rivolgeranno le proprie richieste di tutela alle Prefetture le quali assisteranno inermi ad un inevitabile incremento del carico di lavoro dei propri uffici. Fonte: helpconsumatori.it |
Pubblicazione del: 14-01-2010
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