6/2/2006 In base all’art. 2719 cod. civ. La fotocopia è una valida prova se non viene contestata espressamente e specificamente Stampa
In base all’art. 2719 cod. civ. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero se non è espressamente disconosciuta.
L’onere stabilito dall’art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia o al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l’uso di formule sacramentali.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato
Pubblicazione del: 05-01-2007
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