31/5/2006 Cassazione: Legittimo rifiuto di lavorare in ambiente malsano Stampa
I lavoratori, addetti alla cromatura, nel settembre del 1997 avevano infatti rifiutato di continuare a lavorare nel locale "galvanica", per la pericolosità dell'ambiente ove erano presenti gas e vapori tossici. La società per cui prestavano la propria prestazione, previo procedimento disciplinare, aveva provveduto a licenziarli ma, dopo aver ricevuto le lettere di impugnazione dei licenziamenti, li aveva richiamati in servizio. I due operai non hanno aderito all'invito e si sono rivolti al Tribunale di Siena, chiedendo l'annullamento del licenziamento. Il Tribunale di primo grado e la Corte d'Appello hanno dichiarato l'illegittimità del provvedimento, condannando la società al reinserimento ed al risarcimento del danno, giustificando il rifiuto degli interessati a lavorare in presenza di sostanze cancerogene quali il cromo.
La Suprema Corte ha poi convalidato le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, alla luce delle perizie ambientali e sulla base della sua giurisprudenza secondo cui, affinché il licenziamento disciplinare possa ritenersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente un mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro al licenziato, ma è necessario un accordo che presuppone corrispondenza fra proposta e accettazione
da helpconsumatori
Pubblicazione del: 06-01-2007
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