5/8/2006 La ricezione della busta raccomandata non costituisce prova del suo contenuto Stampa
Sicuramente tante, convinti di esserci, in tal modo, procurati la prova legale dell’avvenuta ricezione, da opporre, all’occorrenza, ad amministratori condominiali, assicurazioni, banche e quanti altri.
Ma, se la spedizione avviene in busta chiusa (come siamo soliti fare), la sua ricezione, da parte del destinatario, non costituisce prova del contenuto di essa.
A stabilirlo è stata la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10021/05 (depositata il 12 maggio 2005).
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la “busta della raccomandata” può “essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato” da parte del destinatario.
La ricevuta di ritorno, come pure l’attestazione dell’amministrazione postale, dalla quale risulti che la raccomandata è stata consegnata al suo destinatario, non costituisce, dunque, prova del fatto che il contenuto di una lettera raccomandata sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, laddove – come è frequente – la spedizione sia avvenuta in busta chiusa.
Nel prendere atto di questa importante decisione della Suprema Corte, è il caso che, in futuro, osserviamo qualche piccolo accorgimento.
Se dobbiamo inviare una lettera dal contenuto per noi importante (tipo una denuncia all’assicurazione di sinistro stradale, una richiesta alla banca di estinzione di conto corrente o una comunicazione all’amministratore condominiale) e scegliamo, come mezzo di spedizione, la raccomandata, non utilizziamo la busta, ma semplicemente pieghiamo in tre parti il foglio scritto (bordandolo con del nastro adesivo), in guisa che l’etichetta della raccomandata sia applicata direttamente sulla facciata scritta del foglio.
In tal modo, i destinatari delle nostre corrispondenze raccomandate non potranno eventualmente obiettarci che la busta da loro ricevuta contenne una lettera diversa da quella da noi spedita.
Viceversa, la nostra spedizione, a mezzo raccomandata, potrebbe non avere alcun valore probatorio.
Alfonso Masselli
www.capitanata.it
Pubblicazione del: 06-01-2007
nella Categoria
« Precedente
Elenco
Successiva »
Titolo Precedente: 4/8/2006 Trenitalia lancia nuove tariffe: sconti per chi sceglie formula Treno&Nave
Titolo Successivo: 9/8/2006 Isvap liberalizza attestato di rischio per RCAUTO