13/9/2006 NUOVE NORME IN MATERIA DI RC AUTO Stampa
Tale disciplina si applica: - in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati; ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, nonché veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese aventi sede legale nello Stato italiano.
La richiesta di risarcimento del sinistro viene presentata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica) dal danneggiato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile, all'impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La compagnia assicuratrice dà immediata comunicazione della richiesta a quella dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha inoltre varato il regolamento che liberalizza l'attestato di rischio e fissa nuovi obblighi informativi a tutela del consumatore in occasione della scadenza dei contratti Rca.
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Pubblicazione del: 07-01-2007
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