IL DIPENDENTE PUBBLICO CON 35 ANNI DI SERVIZIO PUò CHIEDERE ESONERO DAL LAVORO   Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

A partire dal prossimo anno e fino al 2011, il dipendente pubblico che ha maturato 35 anni di anzianità di servizio può chiedere di essere esonerato dal lavoro nei 5 anni precedenti al momento di andare in pensione con 40 anni di anzianità contributiva.

E' quanto prevede l'art.72 del decreto legge 112/2008, le cui modalità applicative sono state illustrate con una circolare firmata il 20 ottobre scorso dal ministro Brunetta.

Le disposizioni dell’art.72 rientrano tra le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e sono coerenti con il disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo istituto dell'esonero dal servizio – introdotto dall’art.72 – ha come obiettivo la progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici.

L’art.72 prevede anche importanti novità in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti e sempre nello stesso articolo viene disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva.

Le innovazioni contenute nell’articolo 72 sono dunque 3:

1. l'esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
2. il trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
3. la risoluzione del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di servizio (comma 11).

La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare venga raggiunto il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La domanda non è revocabile.

Possono avvalersi dei cinque anni di esonero i dipendenti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ escluso il personale della Scuola.

Fonte: Governo



Pubblicazione del: 23-10-2008
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