SENTENZA UNIONE EUROPEA: TITOLARITà E GESTIONE FARMACIE AI SOLI FARMACISTI   Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

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La Corte di Giustizia della Comunità Europee ha dichiarato che la normativa italiana non viola gli obblighi comunitari laddove riserva la titolarità e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti.

Due sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate oggi chiariscono il regime di proprietà delle farmacie. In particolare, le due cause sulle quali ha sentenziato la Corte vertono sulla questione se il diritto comunitario osti alle disposizioni contenute nelle normative italiana e tedesca che prevedono che soltanto i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia.

Per quanto riguarda la causa Commissione/Italia, la Corte ha respinto il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l'Italia. La Commissione, infatti, aveva chiesto alla Corte di valutare se l'Italia fosse venuta meno agli obblighi comunitari dal momento che la normativa vigente riserva la titolarità e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti.

La Corte ha concluso dichiarando che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie. Secondo la Corte, infatti, la normativa è giustificata dall'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità

In tale contesto la Corte ha sottolineato il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici. In ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Un consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta inoltre uno spreco di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di finanziamento utilizzato, non sono illimitate.
Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che i medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un'effettiva indipendenza professionale.

FONTE: help consumatori



Pubblicazione del: 19-05-2009
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