DAL 8 AGOSTO 2009 CODICE DELLA STRADA PIù.... SALATO   Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

NUOVO CODICE MULTE PIù SALATE


Tempo di vacanze. Le città si svuotano. Mete preferite: le località marine del sud Italia o le Dolomiti. Per chi intende raggiungere la località prescelta con l'autovettura è opportuno tenere presente che la legge 15 luglio 2009 n. 94, contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica, entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha modificato il codice della strada prevedendo sanzioni più severe. Già ampiamente note le novità più importanti, ma non sarà male, in sintesi, riassumerle. Allo stato, quando una persona guida un veicolo di cui non è proprietario con un contenuto di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro, commette il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza. Le novità introdotte dal legislatore prevedono che la patente può essere sospesa per un periodo raddoppiato (attualmente da uno a due anni). Identica sanzione è applicabile a chi guida un veicolo non suo in stato di alterazione psicofisica perché ha assunto droga. In entrambi i casi, l'ammenda (da cinquecento a seimila euro) è aumentata da un terzo fino alla metà se il fatto viene commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino. Nella ipotesi in cui il trasferimento alla località turistica avvenga di notte, è necessario, da parte del conducente, la massima attenzione. Il legislatore, infatti, ha previsto che, nella ipotesi di velocità pericolosa, velocità eccessiva, mancata precedenza, violazione della segnaletica orizzontale e dei semafori, mancato rispetto della distanza di sicurezza, cambio di direzione, corsia o altre manovre pericolose, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se commesse fra le ore ventidue e le ore sette del mattino. Identico trattamento è previsto per chi circola contromano o inverte il senso di marcia o circola sulla corsia di emergenza o omette di usare le luci di posizione durante la sosta o la fermata di notte e/o in caso di scarsa visibilità. Massima attenzione anche a non gettare dal finestrino dell'autoveicolo carte o svuotare il portacenere durante la circolazione. La nuova legge, infatti, a tutela del decoro delle strade, stabilisce che chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro mille. Le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione o revoca del documento), oltre perdita dei punti, attualmente previste per la patente di guida, sono estese anche al certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori (c.d. patentino).

Fonte: IL MATTINO



Pubblicazione del: 10-08-2009
nella Categoria


« Precedente   Elenco   Successiva »


Titolo Precedente: I DIARI DI GIOVANNI FALCONE

Titolo Successivo: SE PERDETE IL BIGLIETTO DELL AUTOSTRADA

Elenco Generale DAL 8 AGOSTO 2009 CODICE DELLA STRADA PI.... SALATO